È online sul sito dell’Agenzia delle Entrate (trovi il link sotto), la guida esaustiva al Superbonus del 110% con una ricca carrellata di esempi pratici per ottenere il bonus senza sbagliare.
Le linee guida finalmente fanno luce sull’agevolazione introdotta dal DL Rilancio, che consente di avere una detrazione del 110% sulle spese sostenute per efficentare energeticamente la propria abitazione ed effettuare interventi antisismici dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Per quali immobili si può ottenere?
Il Superbonus può essere richiesto per le spese documentate, effettuate tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per gli interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti e sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due).
Non può essere fruito per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali di lusso, come abitazioni signorili (A1), ville (A8) e castelli (A9).
Gli interventi ammessi per la detrazione
Il bonus del 110% spetta agli interventi per l’efficenza energetica degli edifici e le misure antisismiche.
A questa tipologia di spese, dette “trainanti”, si aggiungono altri interventi, a condizione però che siano eseguiti congiuntamente (“trainati”) ad almeno un intervento trainante: rientrano in questa categoria, per esempio, l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Quali sono i beneficiari del Superbonus
Per quanto riguarda i beneficiari, possono accedere al Superbonus le persone fisiche che possiedono o detengono l’immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari), i condomini, gli Istituti autonomi case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus e le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, per i soli lavori dedicati agli spogliatoi. La guida chiarisce che i soggetti Ires (e, in generale i titolari di reddito d’impresa o professionale) possono accedere al Superbonus solo per la partecipazione alle spese per interventi trainanti, effettuati sulle parti comuni di edifici.
La cessione del bonus o lo sconto
Il Dl Rilancio ha anche introdotto la possibilità per i contribuenti di scegliere, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione prevista, di ottenere uno sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante. Questa possibilità riguarda le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per gli interventi ai quali si applica il Superbonus ma anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) e per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e prevede la possibilità di successive cessioni da parte del cessionario.
Scarica la guida al bonus del 110% sul sito dell’Agenzia delle Entrate